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Decreto — n. 12364/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12364/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the case involved multiple plaintiffs challenging a lower court judgment against various government ministries, the procedural silence resulted in the loss of their right to continue. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction court silence litigation costs spese di esecuzione anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12306/2024 R.G. proposto da : DEVETERIS MARIA, DI GIOSAFATTE ROSANNA, FABRIZIO ANTONIETTA, FABBRI ALESSANDRA, FANELLI LIVIO, FISOGNI MARIA, GRANITI FRANCESCO, GARAU DARIO, GUIDI MILENA, IARUSSI ENRICO, IARUSSI CECILIA, GUIDOBONI CARLO ALBERTO, GUZZO GUGLIELMO, LUCIERI TOMMASO, LISPI LUDOVICO, LANZONI REMO, LUCIERI MARIANGELA, MARCHETTI SANDRA, MARAGNO MARGHERITA GIULIANA, PETTI MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI N. 55 , presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z)che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7500/2023depositata il 22/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così