Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, GECO SRL, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs to the respondent, YODA SPV SRL.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15278/2024 R.G. proposto da : GECO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STRESA, 41, presso lo studio dell’avvocato TROILO BRIGIDA (TRLBGD71E44A669G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro YODA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 149, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI STEFANO (MNGSFN73P29D653K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LAVEZZARI AURELIA, CAZZANIGA MARCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1082/2024 depositata il 12/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente YODA SPV SRL, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente YODA SPV SRL. R