Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Gazola and Gobbi, challenged a lower court judgment against the Treviso health unit, but remained silent on the settlement proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15421/2024 R.G. proposto da : TAMBURINI STEFANO, rappresentat o e difes o dall’avvocato LUCIANO GAZZOLA e dall’avvocato LUISA GOBBI ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 103,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 - MARCA TREVIGIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO ZORZAN ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia n. 72 presso lo studio dell’avvocato CHIARA SCOGNAMIGLIO , con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TREVISO n. 807/2024 depositata in data11/04/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1 7 aprile 2025