Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, DIGA INGENIEUR GMBH CO KG, had not acted to preserve the case after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal of definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5980/2024 R.G. proposto da : DIGA INGENIEUR GMBH CO KG, rappresentata e difesa dagli avvocati ROMANO ANDREA e ANTONAZZO RICCARDO , con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrente- contro MASSELLI PIER ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato PESCI GIUSEPPE, con domiciliazionedigitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 57/2024 depositata in data11/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 111 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025 Il Pres