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Decreto — n. 8145/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8145/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Kouyaté Mamoudou, challenged a lower court judgment against multiple defendants including a general contractor and state agencies, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit 40 days waiver of appeal rights court costs allocation mancato anticipo delle spese controprestazione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5566/2024 R.G. proposto da : KOUYATE MAMOUDOU, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoGENTILE GENNARO -ricorrente- contro SPA GENERALE PREFABBRICATI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato RONDINI GIOVANNI -controricorrente- nonchécontro ISPETTORATO DEL LAVORO E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con domicilio digitale come in atti, rappresentati e difes i ex lege dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato CALZONI LIETTA -controricorrente- nonchécontro NUCCI FRANCO, INAIL, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.535/2023 depositata in data 1/08/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.111,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,