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Ordinanza Interlocutoria — n. 6285/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands water service dispute to new hearing pending Supreme Court ruling on tariff recovery.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and remanded the case to a new hearing. The appellant, Abbanoa SpA, challenged a lower court ruling that declared illegal water charges for past debts. The court noted that the core legal issue regarding tariff recovery had already been resolved by the Supreme Court in recent decisions. Consequently, the case was suspended pending the final pronouncement of the Sezioni Unite.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a cassation appeal raises a legal question already definitively settled by the Supreme Court in prior rulings, the appeal is inadmissible and the case must be remanded to a new hearing pending the final decision of the Sezioni Unite.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility water service tariffs Sezioni Unite pending decision legal question already resolved remission to new hearing mancato anticipo delle spese recupero dei costi spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18679/2022 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Ernesto Stajano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma via Sardegna n. 14, pec: -ricorrente- contro MARINE DI CASTELSARDO DI SPEZIGA PIETRO C. S.N.C. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 88/2022 depositata il 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Premesso che: Abbanoa SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha dichiarato illegittime le somme da essa ingiunte alla società Marine di Castelsardo di Speziga Pietro co. SpA a titolo di partite pregresse. E’ stata formulata una proposta di definizione anticipata del seguente tenore: “Questione già risolta da questa Corte con il seguente principio di diritto : " In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica." Cass. 5492/ 2023;

Cass. 5127/ 2023”. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Essendo state le questioni di diritto che vengono in rilievo nella specie sono state rimessealle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, la causa dovendo essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te