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Decreto — n. 4598/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis c.p.c. due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4598/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, AIG Europe SA, did not respond to the proposal submitted by the lower court, while the appellee, A1 Life SPA, sought dismissal of the appeal. The court ruled that silence constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement procedure forty day deadline renunciation by silence litigation costs allocation rinuncia al diritto ritiro dell'istanza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13280/2024 R.G. proposto da : AIG EUROPE SA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa da gli avvocat i BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO (BTTGNN70H26F205Q) e BRUNETTI MARIACHIARA (BRNMCH68E43I441V) -ricorrente- contro A1 LIFE SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati ARANEO MARIO (RNAMRA77E14L738F) e SPALLA MICHELE(SPLMHL73D18F205L) -controricorrente- nonchécontro HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PAULICH MARCO PAULICH ANDREA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 590/2024depositata il 21/03/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/12/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis