Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3802/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3802/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment in *Genertel Spa* withdrawn. The appellants, Laurent Domenico and Gravina Nicola, failed to request a ruling on the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days results in the automatic renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline automatic renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure sospensione della procedura di fallimento credito in esecuzione credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
992/2021 depositata il 01/06/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
art. 380-bis c.p
992/2021 depositata il 01/06/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17934/2021 R.G. proposto da : LAURENT DOMENICO, GRAVINA NICOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato VIOLANTE GIUSEPPE (VLNGPP64R06A662D), in esito alla rinuncia dei precedenti difensori RANIERI CLAUDIA e RANIERI FRANCESCO -ricorrenti- contro GENERTEL SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 992/2021 depositata il 01/06/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19.12.2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,