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Decreto — n. 2897/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2897/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties involved were ILLYRIA S.R.L. and others against TATOOINE LEASECO SRL and INTESA SANPAOLO PROVIS S.P.A. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to proceed with the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal waiver statutory time limits procedural default costs allocation spese di esecuzione obbligo di anticipare spese rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21130/2023 R.G. proposto da : ILLYRIA S.R.L., NUOVE INIZIATIVE GESTIONALI SRL (NIG), MOGNOL ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UMBERTO SABA 84, presso lo studio dell’avvocato CAMPIONE FRANCO (CMPFNC35R13H501R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALERNO ISABELLA (SLRSLL68D52F132N) -ricorrente- contro TATOOINE LEASECO SRL, TATOOINE SPV SRL, elettivamente domiciliati in MILANO VIA F. CORRIDONI 1, presso lo studio dell’avvocato BOTTAZZI LEONARDO (BTTLRD63M12B157Q) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro INTESA SANPAOLO PROVIS S.P.A., FALLIMENTO ERBASOL SRL-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.149/2023 depositata il 16/3/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore delle società controricorrenti TATOOINE LEASECO SRL e TATOOINE SPV SRL, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore delle società controricorrenti. Così deci