Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The primary appellant, Fastweb SpA, and the incidental appellant, Mastroangelo Danielle, were found to be reciprocally unsuccessful regarding the case merits. Consequently, the Court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeals as withdrawn and ordered a mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20197/2022 R.G. proposto da : FASTWEB SPA, elettivamente domiciliato in PESCARA VIA N. FABRIZI 185, presso lo studio dell’avvocato SARDINI PAOLO (SRDPLA69H16G482K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASTRANGELO DANIELLE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato DIDDORO ROBERTO (DDDRRT73M16E958I) rappresentato e difeso dall'avvocato MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE (MSTDLL62P60Z103X) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.118/2022 depositata il 24/1/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. –il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione, attesa la reciproca soccombenza, tra i ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 10/