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Ordinanza Interlocutoria — n. 44/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to observe full defense term and incomplete written submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 44/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the opposition to enforcement acts. The procedural outcome was a remand to a new role because the defense term under Article 380-bis.1 of the Civil Procedure Code was not fully observed, and not all parties submitted written memoranda. Consequently, the collegium reserved the right to issue the order within sixty days to ensure complete defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; When the statutory term for full defense is not observed and written submissions are incomplete, the court must remand the case to a new role to guarantee the full exercise of defensive rights.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Defense Term Violation Interlocutory Order Remand to New Role Opposition to Enforcement Written Submissions Requirement Full Defense Rights opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
S tefano G iaime GUIZZI ; CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod.
art. 86 cod. proc. civ
Ud.19/12/2024 Adunanza camerale da sé medesimo,ex art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’ A vvocato Marco CAVALLARI; -controricorrente - e contro DONEXT S.P.A., PAGGI STEFANO, LOGISTICA INTEGRATA E SERVIZI S.R.L., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.P.A.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8699-2023proposto da: PAGGI SERENELLA, domiciliatapresso il proprio indirizzo di posta elettronica come in atti, rappresentata e difesa da sé medesima , ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro IGNACIO LLAUCA ROSSANA LOURDES, domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli A vvocat i Carlo ORSINI e Chiara CECCARELLI; -controricorrente - nonché contro CATAPANO GAETANO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentatoe difeso Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.8699/2023 Cron.

Rep. Ud.19/12/2024 Adunanza camerale da sé medesimo,ex art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’ A vvocato Marco CAVALLARI; -controricorrente - e contro DONEXT S.P.A., PAGGI STEFANO, LOGISTICA INTEGRATA E SERVIZI S.R.L., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.P.A. ( e per quest’ultima la sua mandataria, BPER CREDIT MANAGEMENTS.P.A.); -intimati - Avversola sentenza n. 1537/2020 d ella Corte d’appello di Napoli , depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19/12/2024 dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI ; CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento camerale; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p. q. m.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civil