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Decreto — n. 30573/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30573/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, had no response to the court's proposal for case definition, while the respondent, a private individual, argued for the appeal's continuation. The court ruled that the silence constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver by silence case definition proposal procedural dismissal spese susseguenti ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
148/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
148/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11120/2025 R.G. proposto da: COMUNE DI VENTIMIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Barletta. Ricorrente Contro VIALE NICHOLAS, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mazzola. Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 148/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 11120/2025 Numero sezionale 1120/2025 Numero di raccolta generale 30573/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 11120/2025 Numero sezionale 1120/2025 Numero di raccolta generale 30573/2025 Data pubblicazione 20/11/2025