Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Tongiani, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Chica, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4545/2024 R.G. proposto da: TONGIANI STEFANO, elettivamente domiciliato in MASSA VIA P.A. GUGLIELMI 13, presso lo studio dell’avvocato DE FERRARI PAOLA (DFRPLA73E67B832P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHICCA ANTONIO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in MASSA VIA ALBERICA, 43, presso lo studio dell’avvocato PESCE GIAN ENRICO (PSCGNR66E25F023Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.853/2023 depositata il 12/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4545/2024 Numero sezionale 1039/2025 Numero di raccolta generale 28270/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 4545/2024 Numero sezionale 1039/2025 Numero di raccolta generale 28270/2025 Data pubblicazione 24/10/2025