Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the mandatory 40-day period. The appellant, Salvatore Barbarallo, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Nicolo Pelleriti, maintained the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7668/2025 R.G. proposto da: BARBAGALLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO SCALIA, 6, presso lo studio dell’avvocato LO DUCA ANTONINO (LDCNNN46P13F206F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLERITI NICOLO', elettivamente domiciliato in CATANIA VIA PIETRO VERRI, 9, presso lo studio dell’avvocato NICOLOSI GIUSEPPE (NCLGPP61A01C351D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.20/2025 depositata il 24/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7668/2025 Numero sezionale 987/2025 Numero di raccolta generale 27639/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 7668/2025 Numero sezionale 987/2025 Numero di raccolta generale 27639/2025 Data pubblicazione 16/10/2025