Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Mainetti Omaf S.r.l., did not request a decision on the appeal proposal, while the respondent, Cielie Imballaggi di Tommaso Loreto S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Silence by the appellant on the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4701/2025 R.G. proposto da: MAINETTI OMAF S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARELLI GIUSEPPE -ricorrente- contro CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato PETINO ANTONIO FEDERICO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1249/2024 depositata il 23/07/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4701/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 25352/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 4701/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 25352/2025 Data pubblicazione 16/09/2025