Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Lucia Anna Costantino, did not act on the proposal sent by the Second Civil Section, while the opposing party, Benito Lanzilotti, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the applicant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22408/2023 R.G. proposto da: COSTANTINO LUCIA ANNA, elettivamente domiciliata in Pescara viale G. D'Annunzio 24, presso lo studio dell’avvocato BASILE CRISTIANO (BSLCST73P09C351J) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZILLOTTI BENITO, elettivamente domiciliato in CALCIANO VIA PIANO SAN GIACOMO N. 28, presso lo studio dell’avvocato BAMUNDO MARIA (BMNMRA69R62B391I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE VITO SILVIA, VENIERI FRANCA -intimate- Numero registro generale 22408/2023 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 24786/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1329/2023 depositata il 15/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 22408/2023 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 24786/2025 Data pubblicazione 08/09/2025