Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Avigdor Roberto, did not act on the court's proposal for case definition, while the respondent, Domenico Di Marco, sought the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the litigation and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a deemed waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5249/2025 R.G. proposto da: AVIGDOR ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Giancola. - ricorrente - Contro DI MARCO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Di Eugenio. - controricorrente - E contro CONDOMINIO VIA VIBRATA 15, CAPRIOTTI ALBERTO. - intimati - avverso la sentenza n. 88/2025 emessa da Corte d’appello dell’Aquila il 23/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 5249/2025 Numero sezionale 832/2025 Numero di raccolta generale 23540/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Domenico Di Marco, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/08/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 5249/2025 Numero sezionale 832/2025 Numero di raccolta generale 23540/2025 Data pubblicazione 19/08/2025