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Decreto — n. 17869/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 17869/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by multiple lawyers, did not act within the statutory timeframe, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day statutory period extinction of cassation proceedings procedural default litigation costs allocation importi compensativi monetari calcolo e tasso di rimborso compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23093/2023 R.G. proposto da: BETTINI DEBORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI, 3, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI LUIGI (MNNLGU54T26H501J) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro HAMILTON GIBBS ELIZABETH ANN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato RICCI ALESSANDRO (RCCLSN75B12H501V) che la rappresenta e difende BETTINI BELINDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREMUDA 3, presso lo studio dell’avvocato PALADINI JOHN RICCARDO (PLDJNR65S18Z343G) che la rappresenta e difende BETTINI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato TOFANI CRISTIANO AUGUSTO (TFNCST70L31H501M) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 nonchè contro BETTINI AMANDA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5639/2023 depositata il 07/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025