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Decreto — n. 10455/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 10455/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, LIPANI MAURIZIO, had not responded to the procedural proposal sent by the court, while the opposing party, the Ministry of Justice, contended that the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period failure to request decision automatic renunciation costs allocation compensazione nel fallimento fine del processo restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20842/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: LIPANI MAURIZIO, difesocome in atti contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difesocome in atti; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA, intimata; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4. 110 , 5 0 (quattromilacentodieci//50)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 1