Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Salvatore Spadola, did not act on the proposal for case termination, while the respondents, the Littara family, argued for the dismissal of their appeal. The court ruled that this inaction constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22134/2021 R.G. proposto da : SPADOLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in Ragusa Luca Spadaro n. 21, presso lo studio dell’avvocato SPADOLA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LITTARA GIUSEPPE, RUGGIERI MARIA, elettivamente domiciliati in Santa Croce Camerina Via Caucana 82, presso lo studio dell’avvocato ALLU' FRANCESCO che li rappresenta e difende -controricorrenti- e LITTARA CORRADA, LITTARA ELEONORA, COLOMBO MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.321/2021 depositata il 09/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso