Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished and costs awarded to Rome Capitale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant, Novelli Silvana, failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The appellant argued for review of the lower court's decision against Rome Capitale and the Revenue Agency, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the statutory period following a proposal for early judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13380/2024 R.G. proposto da: NOVELLI SILVANA; -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -resistente - avverso la sentenza n. 18271/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento –in favore della controricorrente Roma Capitale - delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituitasi con controricorso, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente Roma Capitale, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigli