Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Marcello Cirenei, represented by Iside Storace, did not act on the court's proposal for case closure, whereas ICRA Di Zanni, represented by Ambrogio Novelli, argued for the continuation of proceedings. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17540/2024 R.G. proposto da : CIRENEI MARCELLO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA XX SETTEMBRE 26/9, presso lo studio dell’avvocato STORACE ISIDE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ICRA DI ZANNI ING. MARCO C. S.A.S., elettivamente domiciliata in GENOVA VIA XX SETTEMBRE 26/9, presso lo studio dell’avvocato NOVELLI AMBROGIOche la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.660/2024 depositata il 06/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Ro