Cassation court dismisses appeal by declaring case extinguished due to withdrawal of both main and incidental appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished via decree after the appellant withdrew both the main and incidental appeals. The parties had previously engaged in litigation regarding a dispute, but the appellant voluntarily relinquished their right to appeal the lower court's judgment. Consequently, the court found no need to examine the merits or allocate costs, as the procedural requirements for withdrawal were met under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when the appellant withdraws both the main and incidental appeals, thereby terminating the litigation without substantive review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: BISCONOVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MIGLIACCIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES SPA A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DURANTE; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.542/2022pubblicata in data 1 8 maggio 20 22 ;
IlPresidente titolare letto l’atto di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia