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Decreto — n. 947/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to silence; appellant ordered to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 947/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's early settlement proposal within the statutory 40-day period. Consequently, the appeal was deemed a renunciation of rights, leading to the termination of the proceedings. The appellant was subsequently ordered to pay the litigation costs of 3,500 euros to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period following the communication of an early settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the other party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early settlement proposal silence as renunciation litigation costs award 40 day period opposizione tardiva termine di sospensione estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 22938/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 10 gennaio 2025 Il Co