Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Pangea SRL, the appellant, did not act after the court proposed a settlement, while JBS SA, the respondent, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21528/2022 R.G. proposto da : PANGEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell’avvocato MINUCCI STEFANO (MNCSFN70L02H501W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONOLLO ELENA (BNLLNE78D58B563F), ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO (LBRNNG48M03A377V) -ricorrente- contro JBS SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato STUDIO FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP rappresentat a e difes a dagli avvocati MAZZA GIOVANNI (MZZGNN74B18D142C), CASTELLANI ENRICO (CSTNRC60H18A944Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1789/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di