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Decreto — n. 33451/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 33451/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bonamassa Anna Maria, did not act to preserve the right to a ruling after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to extinguish the proceedings and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal procedural default accollo delle spese procedurali mancato versamento dell'anticipo spese difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimata- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI BARI n.121/2025 depositata il 31/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimata- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI BARI n.121/2025 depositata il 31/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8117/2025 R.G. proposto da: BONAMASSA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in BITONTO (BA), VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 18, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PROCACCI MICHELE FRANCESCO (PRCMHL62H24A662G) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L., e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato COLUZZI ALESSANDRO (CLZLSN65H14H501M) rappresentata e difesa dall'avvocato RUCCIA TOMMASO (RCCTMS66H16A662U) -controricorrente- nonché contro UNICREDIT S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI BARI n.121/2025 depositata il 31/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 8117/2025 Numero sezionale 934/2025 Numero di raccolta generale 33451/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 8117/2025 Numero sezionale 934/2025 Numero di raccolta generale 33451/2025 Data pubblicazione 22/12/2025