Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Brahimi Albijon, challenged a peace judge's decree regarding his residence permit, while the State argued the procedural deadline had passed. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day term following the communication of a proposed definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16269/2025 R.G. proposto da: BRAHIMI ALBIJON, il quale è rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELELLI ALESSANDRA (NGLLSN80E41F205R) giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro Il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -resistente- Nonché contro PREFETTURA DI MILANO, in persona del sig.
Prefetto p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal GIUDICE DI PACE di MILANOn.29265/2025 e depositato il 12/07/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 23.09.2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16269/2025 Numero sezionale 752/2025 Numero di raccolta generale 30265/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la controparte amministrativa depositato atto utile alla sola eventuale partecipazione nell’eventuale udienza pubblica; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 11/11/2025 La Consigliera Delegata GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 16269/2025 Numero sezionale 752/2025 Numero di raccolta generale 30265/2025 Data pubblicazione 17/11/2025