Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Marchionni, challenged a bankruptcy decree against Ecoabita SRL but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11771/2022 R.G. proposto da: MARCHIONNI FABRIZIO (MRCFRZ64L11L219K), con domicilio digitale come in atti, rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- contro FALLIMENTO ECOABITA SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BERTOCCHINI CRISTINA (BRTCST61S49H501H), con domicilio digitale come in atti e rappresentato e difeso dall'avvocato GALLETTI DANILO (GLLDNL70H30A944G) con domicilio digitale come in atti -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE BOLZANO n.535/2022 depositato il 25/03/2022 all’esito del proc.to n. 2199/2021 R.G.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11771/2022 Numero sezionale 704/2025 Numero di raccolta generale 28688/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 11771/2022 Numero sezionale 704/2025 Numero di raccolta generale 28688/2025 Data pubblicazione 30/10/2025