Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Di Lillo, did not submit a formal request for the decision of the appeal within the required timeframe, while the opposing party, Annamaria Di Lillo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. prop. civ.: Failure to request the decision of a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26948/2022 R.G. proposto da: DI LILLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Garibaldi n. 98 (DOM. DIG.), presso lo studio dell’Avvocato Pasquale Lista (LSTPQL48D22I234U) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro DI LILLO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Monteoliveto n. 37, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Rascio (RSCNCL67M09F839N) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4207/2022, depositata il 12/10/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26948/2022 Numero sezionale 609/2025 Numero di raccolta generale 24755/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 ritenuto, pertanto, che – giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 26948/2022 Numero sezionale 609/2025 Numero di raccolta generale 24755/2025 Data pubblicazione 08/09/2025