Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Fabio Alberici, did not act on the proposal communicated to them, while the respondent, Amco Asset Management, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19502/2024 R.G. proposto da: MONTAINI TIBERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’Avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S), rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI FRANCESCO (RSSFNC69R17D077N) -ricorrente- contro AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., rappresentata da IQERA ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in SIENA, VIA DEL CAVALLERIZZO, 4, presso lo studio dell’Avvocato BIANCHINI MARCO (BNCMRC73T11I726N) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1002/2024 depositata il 06/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19502/2024 Numero sezionale 437/2025 Numero di raccolta generale 16341/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/06/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 19502/2024 Numero sezionale 437/2025 Numero di raccolta generale 16341/2025 Data pubblicazione 17/06/2025