Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Banco BPM S.p.A., had not acted to advance the proceedings after the lower court's judgment was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24795/2024 R.G. proposto da: BANCO BPM S.P.A., domiciliata ex lege in Roma, alla Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Campegiani (CMPLRT44P10H501S). -ricorrente- contro BELLI RUGGERO, già titolare della DITTA INDIVIDUALE ERREBI DI RUGGERO BELLI, elettivamente domiciliato in Albano Laziale (ROMA), alla via Virgilio n. 104, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Di Lauro (DLRRRT68M23H501K) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 5823/2024, depositata il 19/09/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 24795/2024 Numero sezionale 362/2025 Numero di raccolta generale 13545/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 24795/2024 Numero sezionale 362/2025 Numero di raccolta generale 13545/2025 Data pubblicazione 21/05/2025