Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Trento Court of Appeal judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Solis S.p.A., filed the appeal but did not actively pursue the decision, while the opposing parties argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal renunciation of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request the decision of a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17450/2024 R.G. proposto da : SOLIS S.P.A., elettivamente domiciliata presso i domicili digitali avvgianlucadiblasio@cnfpec.it, teresageniola@pec.giuffre.it ed avvalessandroperrucci@pec.it, presso gli Avvocati Gianluca Di Blasio (DBLGLC70D20G482B), Alessandro Perrucci (PRRLSN76C28G482L) e Teresa Geniola (GNLTRS53R56D803U), che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro ITALIA T1 RONCOLO S.R.L. e PIANO MULINO S . R . L . , entrambe elettivamente domiciliate in R oma, P iazza di S anta A nastasia n . 7, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Pera (PRERRT64E03H501Y) che lerappresenta e difende . -controricorrenti- nonchécontro AEGA ASA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 89, presso lo studio dell’ A vvocato Francesco Paolo Bello (BLLFNC75C29A662O) che larappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ.DIST.
DI BOLZANO,n. 52/2024 , depositata il 17/05/2024 , Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 4 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis