Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a construction company in bankruptcy, challenged a lower court decree but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17608/2021 R.G. proposto da : PERULLI ANNA ROSARIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 4, presso lo studio dell’avvocato SPIGARELLI VALERIO (SPGVLR58A01H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO (GLLFNC51B23D862J) -ricorrente- contro JONIA COSTRUZIONI SRL IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 11C/O LIBERAL, presso lo studio dell’avvocato ORLANDINI ALESSANDRO (RLNLSN62S23E506P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- FAMA S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZACA' FRANCESCO COSIMO (ZCAFNC75D10I549A) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE i n n .10810/2018 depositata il 17/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori