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Decreto — n. 33397/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 33397/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, D'Elia, challenged a lower court judgment against Team Service Sud but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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appeal extinction forty day period deemed withdrawal Civil Procedure Code costs allocation spese di esecuzione correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6613/2023 R.G. proposto da : D'ELIA NICOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 325, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO ANTONIO (MRCNTN54M03F924D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TEAM SERVICE SUD SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA FRANCESCO SAVERIO (VLLFNC66D06H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVELLA ENRICO (VLLNRC37S18F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3270/2022 depositata il 13/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del l’avv. Francesco Saverio Ivella e dell’avv. Enrico Ivella, antistata