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Decreto — n. 25656/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of proceedings by both parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 25656/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinct following a mutual withdrawal of the appeal by both the Ministry of Justice and the respondent. The court noted that the documentation explicitly showed the renunciation of the appellant and the counter-appellant, satisfying the conditions for termination under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal against the Court of Appeal's judgment was dismissed without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims, the court declares the proceedings extinct, terminating the litigation without examining the merits of the contested decision.

Parole chiave

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mutual withdrawal of proceedings extinction of litigation cassation appeal termination Code of Civil Procedure party autonomy principle difetto formale di procedura condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale di Stato, domicilio digitale:ags.rm@mailcert.avv, giusta procura in atti; ricorrente contro BAGLIO ANGELA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Colombo, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, n. 128 - 2022 , depositata il 1 . 4 .2 022 , N.R.G. 98-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e rinuncia di parte controricorrente;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 21.9.2024 Il Pre