Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Giuseppe Rocca, challenged a lower court judgment against INPS but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15960/2023 R.G. proposto da : ROCCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in SOVERATO VIA SALITA TORRE 28, presso lo studio dell’avvocato BORRELLI FRANCESCA (BRRFNC72C46C352K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CATANZARO n.101/2023 depositata il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att. cod.proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così d