Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The respondent, Trenord S.r.l., had not acted after the proposal for judgment definition was communicated, while the appellants argued for the continuation of the case. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and an order for the respondent to pay the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13003/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. ClaudioMorpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Langella Albino + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Franceschinis,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1015/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 21/12/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2600,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distr