Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Angelone Vincenzo, did not request a decision on the termination proposal, while the appellee, the Metropolitan City of Naples, argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15522/2019 R.G. proposto da : ANGELONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO DEL MONDO -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA NAPOLI, rappresentata e difeso dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO MARSICO, DANIELA MAURIELLO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 6070/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, nei minimi di tariffa;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.