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Decreto — n. 33518/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 33518/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings against the Italian Revenue Agency extinguished following a specific legislative intervention. The lower court had already determined that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering automatic extinction under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the plaintiff's claim for damages or other relief was rejected because the legal basis for continuing the litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is listed in the statutory register for extinction of proceedings, the process terminates automatically and the plaintiff cannot request a hearing to revive the action.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax agency litigation statutory list registration automatic termination civil procedure law Law 197 2022 loss of standing procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LOMBARDIA n.2335/ 04/ 2022 depositata il 01/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.527/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MATIC PLAST MILANO S.R.L.,rappresentata e difes a dall'avvocato FEDELE STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2335/ 04/ 2022 depositata il 01/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/12/2024