Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the lower court's finding of automatic termination under specific tax legislation. The plaintiff, Zanca Monia, challenged a decision where the tax authority's inclusion of the case in an extinction list triggered statutory termination rules. The court upheld the dismissal because the procedural conditions for automatic extinction were met, leaving no room for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is automatically extinguished when the tax authority includes the case in the official list of extinct judgments, thereby terminating the litigation without the need for a specific judicial ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18707/2021 R.G. proposto da : ZANCA MONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PARDI ARTURO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.235/ 04/ 2021 depositata il 23/02/2021, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/12/2024 I