Cassation court dismisses appeal against tax procedure extinction due to lack of substantive review request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Pastorino SRL against the extinction of the tax litigation procedure. The lower court declared the process extinguished because the tax authority's act of listing the case in the closure register satisfied the statutory requirements for termination under the 2022 law. The court held that since the appellant did not request a substantive review of the tax debt itself, the procedural extinction stands valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax procedure is extinguished by the listing of the case in the closure register without a request for substantive review, the extinction is final and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 35528/2018R.G. proposto da: PASTORINO SRL (in persona del legale rappresentante p.t. sig. QUERCIOLI DESSENA Antonmaria) rappresentata e difesa dall’Avv. ANTONUCCIO Giuseppe contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA rappresentat a e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE SIRACUSA -intimata avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA - SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA n. 2295/04/2018, depositata il 29/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/11/2