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Decreto — n. 29979/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal after client formally renounces the lawsuit, extinguishing the proceedings entirely.

Numero d'incarto Decreto — n. 29979/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the appellant, Andre' Media Italia Srl, had previously renounced the lawsuit in a separate act dated October 19, 2021. The appellant filed a new appeal against an order from January 16, 2019, but the court noted the prior renunciation as the decisive factor. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and ordered the case file to be communicated to the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party has previously renounced the lawsuit, a subsequent appeal is extinguished without substantive review.

Parole chiave

Generato dall'IA
renunciation of lawsuit extinction of proceedings appellant waiver civil appeal dismissal procedural bar

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 8086/2019proposto da: ANDRE’ MEDIA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante dott. Michael Alexander Gillmaier, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Capriotti Cinziae dall’Avv. Spinella Maurizio; -ricorrente - contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL società unipersonale,in persona del l.r.p.t.; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazionen. 951/2019, depositata il 16 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 05/11/2024 Il Presi