Cassation court dismisses appeal as lower court correctly declared the civil suit extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the taxpayer against the lower court's decision to extinguish the civil lawsuit. The lower court found that the insertion of the case into the tax authority's list of resolved matters, pursuant to specific legislative provisions, legally terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the Cassation Court upheld this procedural outcome, ruling that the judgment declaring the suit extinguished was correct and final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court declares that when a civil suit is listed in the tax authority's register of resolved matters under the specified law, the proceedings are legally extinguished, and the higher court must dismiss any appeal challenging this procedural termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20878/2022 R.G. proposto da : BARBAGALLO CLAUDIO ALFIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLONE DANIELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.961/17/2022 depositata il 04/02/2022, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 07/11/2