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Decreto — n. 29942/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal after client withdraws lawsuit, ordering agency to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 29942/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Italian Revenue Agency extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. The proceedings involved a dispute over a tax decision originally challenged before the Regional Tax Commission in Lombardy. Since the appellant voluntarily abandoned the legal action, the court dismissed the case and ordered the Revenue Agency to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation, resulting in the dismissal of the case and the award of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation procedural costs tax agency dispute Cassazione decision arretrati d'imposta contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 23518/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DHL EXPRESS (ITALY)SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Marialucrezia Turcoed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Barberini n. 47; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 657 / 21 /20 2 1 , depositata il 18 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/11/2024 Il Pres