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Decreto — n. 29925/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal and subsequent conciliatory agreement between parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 29925/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinct following the client's formal withdrawal of the request and a subsequent conciliatory agreement reached between the parties. The appellant, a company in liquidation, initially sought review of a regional tax commission decision but voluntarily relinquished the litigation rights before the final ruling. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and dismissed the procedural action without a substantive judgment on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 48 d.lgs. 546/92: When a party withdraws an appeal and a conciliatory agreement is reached, the proceedings are extinguished and costs are compensated, rendering the appeal inadmissible for further review.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal conciliatory agreement extinction of proceedings cost compensation Cassation dismissal liquidazione aziendale a fini fiscali procedura giudiziaria tributaria sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Art. 48 d.lgs. 546/92
Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art.
art. 48 d.lgs. 546/92
Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art.
art. 391 cod. proc. civ
546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 8397/2020proposto da: SQUADRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dell’ex liquidatore ed ultimo legale rappresentante Eugenio Rabino, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Aurora n. 39; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 887/1/2019, depositata il 2 agosto 2019. Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/11/2024 Il P