Cassation court dismisses appeal as lower court correctly declared the civil lawsuit extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court judgment declaring the civil lawsuit extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the proceedings and the absence of any denial of the extinction request. Consequently, the court ruled that the process was legally extinguished, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the prescribed list for the extinction of proceedings legally terminates the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing under specific procedural exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18347/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COOP UMBRIA CASA SOCIETA' COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall’avvocato RIEDI RICCARDO unitamente all'avvocato CAMILLI FLAVIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.271/ 01/ 2022 depositata il 05/09/2022 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/10/202