Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished by administrative act under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal against the tax agency's decision to dismiss the litigation extinguished. The lower court found that the tax authority's act formally documented the regular conclusion of the case under specific articles of the 2022 law, leaving no grounds for a cassation review. Consequently, the court ruled that the proceedings had terminated and the case was closed without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When an administrative act formally documents the regular conclusion of a tax litigation under the new procedural framework, the cassation appeal is extinguished and the case is closed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13105/2021 R.G. proposto da : BALDELLI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CASTALDO GUGLIELMO e dall’avvocato COLONNI CLAUDIO contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.140/ 02/ 2020 depositata il 16/11/2020 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/10/2