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Decreto — n. 29062/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 29062/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by two lawyers, challenged a tax decision against the Revenue Agency and the Lazio Region but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver by silence procedural dismissal tax litigation costs art 380 bis cpc condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
2033/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2033/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19362/2023 R.G. proposto da : MARINO MARIO, con l’avvocato COLANTONI DOMENICO (CLNDNC45P24H282K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBANESE CLAUDIO (LBNCLD64D04E506X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro REGIONE LAZIO, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2033/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma