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Decreto — n. 28489/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 28489/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, representing a construction company, challenged a tax agency decision but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of case definition constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver by silence case definition proposal procedural waiver costs allocation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
REGGIO CALABRIA n.2285/2022depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
REGGIO CALABRIA n.2285/2022depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1957/2024 R.G. proposto da : IMPRESA VECCHIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma alla VIA DEI PORTOGHESIn.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

REGGIO CALABRIA n.2285/2022depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. C