Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a lower court's ruling that the case terminated automatically under the new legislative framework. The plaintiff, a tax authority, challenged the decision, arguing that the procedural extinction was premature and that the defendant should have been granted a hearing. The court upheld the extinction because the specific statutory provisions mandated the automatic closure of the case once the required administrative conditions were met, rendering further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that proceedings involving tax debt extinction terminate automatically upon the fulfillment of statutory conditions, without the necessity of a specific judicial order or a hearing request by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23225/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SRL SINISCALCHI MACCHINE E UTENSILI, rappresentata e difesa dall’avvocato CANTILLO ORESTE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.2029/05/2022 depositata il 23/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 09/10/2024